Regolazione della morosità nel Servizio Idrico Integrato
In caso di morosità dell’utente finale, trascorsi almeno dieci (10) giorni solari dalla scadenza della fattura, il gestore può inviare all’utente finale medesimo, esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata e salvo il caso in cui abbia ricevuto richiesta di rateizzazione , un primo sollecito bonario di pagamento nel quale devono essere almeno riportati:
a) il riferimento alla/e fattura/e non pagata/e e l’importo totale da saldare;
b) il termine ultimo entro cui, in costanza di mora, il gestore potrà avviare la procedura di costituzione in mora, evidenziando:
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- la data a partire dalla quale tale termine è calcolato, corrispondente al primo giorno successivo a quello di scadenza della fattura non pagata;
- le previsioni regolatorie relative ai termini che devono essere rispettati;
 
c) le modalità e i canali di contatto disponibili al pubblico con cui l’utente finale può comunicare l’avvenuto pagamento: servizio di assistenza telefonico con contestuale invio dell’attestazione di avvenuto pagamento via casella di posta elettronica dedicata, altro indirizzo e-mail, fax, posta, o tramite gli sportelli commerciali presenti sul territorio. La comunicazione di avvenuto pagamento costituisce autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. È fatta salva, comunque, la facoltà del gestore di richiedere all’utente finale l’esibizione del documento originale da cui risulti il pagamento delle somme dovute;
d) il bollettino precompilato per il pagamento dell’importo oggetto della comunicazione;
e) i recapiti del gestore ai quali l’utente finale possa comunicare che il sollecito di pagamento è infondato in quanto la/e bolletta/e contestata/e è stata pagata entro la scadenza ivi indicata, comunicando altresì gli estremi del pagamento effettuato, ovvero in quanto è stata richiesta al gestore medesimo rateizzazione del pagamento.
a) PROCEDURA PER LA COSTITUZIONE IN MORA
Solo dopo aver inviato all’utente finale il sollecito bonario di pagamento di cui al precedente paragrafo, il gestore potrà avviare la procedura per la costituzione in mora.
La procedura di costituzione in mora non può essere avviata qualora il gestore non abbia provveduto a fornire una risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del misuratore accertato o relativo alla fatturazione di importi anomali o relativo alla fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni per i quali non risulti maturata la prescrizione. Fermi restando gli obblighi di risposta motivata, tale disposizione non si applica nei seguenti casi:
- l’importo anomalo sia inferiore o uguale a 50 euro;
- il reclamo sia stato inviato dall’utente finale oltre i 10 giorni solari successivi al termine fissato per il pagamento della fattura di importo anomalo.
La comunicazione di costituzione in mora può essere inviata dal gestore all’utente finale moroso decorsi almeno 25 giorni solari dalla scadenza della fattura, a mezzo di raccomandata o PEC e dovrà riportare i seguenti contenuti minimi essenziali:
- il riferimento alla/e fattura/e non pagata/e e l’importo oggetto di costituzione in mora, dando separata evidenza agli importi relativi a consumi risalenti a più di due anni per i quali l’utente, pur avendone il diritto, non abbia eccepito la prescrizione di cui alla Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205/17), come modificata dalla Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160/19);
- il riferimento al sollecito bonario di pagamento precedentemente inviato;
- il termine ultimo entro cui l’utente finale è tenuto a saldare i pagamenti pregressi insoluti;
- la data a partire dalla quale potrà essere effettuata l’eventuale limitazione, sospensione o disattivazione della fornitura;
- la possibilità di richiedere la rateizzazione dell’importo oggetto di costituzione in mora e il relativo piano di rateizzazione secondo le modalità indicate in precedenza;
- le modalità con cui l’utente finale può comunicare l’avvenuto pagamento;
- le modalità e le tempistiche con cui l’utente finale domestico residente può beneficiare della procedura di limitazione della fornitura;
- il bollettino precompilato per il pagamento dell’importo oggetto di costituzione in mora;
- i casi nei quali l’utente finale ha diritto ad un indennizzo automatico;
- i recapiti ai quali l’utente finale possa comunicare che l’azione di costituzione in mora intrapresa dal gestore:
- è infondata in quanto la/e bolletta/e contestata/e è stata pagata entro la scadenza ivi indicata, comunicando altresì gli estremi del pagamento effettuato, ovvero è stato inviato al medesimo gestore un reclamo relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del misuratore accertato o relativo alla fatturazione di importi anomali, fatto salvo quanto previsto ai punti 1) e 2) di cui sopra,
- è parzialmente errata in quanto l’utente medesimo è un utente finale non disalimentabile.
 
Il termine ultimo entro cui l’utente finale è tenuto a saldare, salvo quanto disposto dall’eventuale piano di rateizzazione, i pagamenti pregressi insoluti non può essere inferiore a 40 giorni solari previsti dalla normativa vigente, calcolato a partire dal ricevimento da parte dell’utente medesimo della comunicazione contenente il sollecito bonario di pagamento.
b) PROCEDURA PER LA LIMITAZIONE, SOSPENSIONE O DISATTIVAZIONE DELLA FORNITURA DELL’UTENTE FINALE MOROSO
La procedura di sospensione e/o disattivazione della fornitura è diversa a seconda che l’utente sia di tipo disalimentabile o non disalimentabile secondo la definizione indicata nella presente Carta.
In particolare, per le utenze domestiche residenti morose disalimentabili, ovvero diverse da quelle dirette beneficiare di bonus sociale idrico non disalimentabili, la sospensione della fornitura può avvenire soltanto successivamente:
- al mancato pagamento di fatture che complessivamente siano superiori ad un importo pari al corrispettivo annuo dovuto per la fascia di consumo annuo agevolato, intendendo per corrispettivo annuo quello riferito all’annualità precedente rispetto all’anno di costituzione in mora;
- alla regolare messa in mora dell’utente finale moroso da parte del gestore;
- all’escussione del deposito cauzionale, ove versato, nei casi in cui lo stesso non consenta la copertura integrale del debito;
- al decorso dei termini, senza che l’utente finale medesimo abbia estinto il debito dandone comunicazione al gestore o abbia inoltrato richiesta di rateizzazione;
- all’intervento di limitazione della fornitura, qualora tecnicamente fattibile, volto ad assicurare un flusso di acqua erogata tale da garantire il quantitativo minimo vitale (50 litri/abitante/giorno);
- all’invio, da parte del gestore, di una comunicazione recante le motivazioni a giustificazione dell’eventuale impossibilità tecnica di addivenire alla limitazione della fornitura.
Con riferimento alle utenze domestiche residenti morose, il gestore può procedere alla sospensione della fornitura:
- decorsi 25 giorni solari dall’intervento di limitazione nel caso di mancato pagamento di fatture che complessivamente non superino di 3 volte l’importo pari al corrispettivo annuo dovuto relativo al volume della fascia agevolata e/o nel caso in cui l’utente non sia destinatario di procedure di costituzione in mora per un periodo di 18 mesi;
- trascorsi 20 giorni solari dall’intervento di limitazione nel caso di mancato pagamento di fatture che complessivamente superino di oltre 3 volte l’importo pari al corrispettivo annuo dovuto relativo al volume della fascia agevolata. In questo caso le spese per la procedura di limitazione, inclusi i costi del limitatore, sono poste a carico dell’utente.
In costanza di mora delle utenze domestiche residenti, diverse da quelle disalimentabili, il gestore non può procedere alla disattivazione della fornitura e contestualmente alla risoluzione del contratto e alla rimozione del misuratore, fatto salvo il caso in cui:
- dopo l’intervento di limitazione e/o sospensione, si verifichi la manomissione dei sigilli ovvero dei limitatori di flusso;
- le medesime utenze non abbiano provveduto, nei termini previsti, anche tenuto conto di eventuali piani di rateizzazione, ad onorare gli obblighi (riferiti ai 24 mesi precedenti alla data di costituzione in mora) posti in capo alle medesime per il recupero della morosità pregressa.
In caso di morosità delle utenze condominiali non essendo applicabili le procedure di disalimentazione selettiva, il gestore non può attivare la procedura di limitazione/sospensione ovvero disattivazione della fornitura idrica a fronte di pagamenti parziali, a condizione che questi ultimi:
- siano effettuati, entro la scadenza dei termini previsti nella comunicazione di messa in mora, in un’unica soluzione,
- siano pari almeno alla metà dell’importo complessivo dovuto.
Il gestore ha la facoltà di procedere alla limitazione/sospensione ovvero disattivazione della fornitura idrica qualora, entro 6 mesi a far data dall’avvenuto pagamento parziale, non si provveda al saldo dell’importo dovuto.
In ogni caso la disattivazione, ovvero la sospensione della fornitura, non può essere eseguita:
- qualora decorso il termine ultimo previsto per il pagamento, l’utente finale abbia effettuato il pagamento dell’importo oggetto di costituzione in mora dandone comunicazione al gestore, ovvero abbia inoltrato richiesta di rateizzazione entro i termini;
- in caso di mancato pagamento di servizi diversi dalla somministrazione del SII;
- nei giorni indicati come festivi dal calendario, i giorni del sabato ed i giorni che precedono il sabato od altri giorni festivi.
Qualora nel caso di misuratore non accessibile, secondo la definizione riportata nella presente Carta, non sia tecnicamente possibile procedere alla sospensione/disattivazione della fornitura, il gestore ha facoltà di intervenire mediante la chiusura a livello della presa stradale, purché tale intervento possa essere effettuato senza arrecare danno alle utenze limitrofe.
Altresì, nel caso in cui sia riscontrata impossibilità tecnica di limitare la fornitura da parte del gestore, quest’ultimo deve inviare all’utente una comunicazione recante le motivazioni a giustificazione di tale impossibilità tecnica. Nella medesima comunicazione il gestore deve indicare che, scaduto il termine del periodo previsto per la limitazione della fornitura (punti a) e b) precedenti), provvederà senza ulteriore preavviso ad eseguire la sospensione della fornitura presso l’utenza interessata.
Per quanto riguarda invece le utenze domestiche residenti morose non disalimentabili, ovvero quelle dirette beneficiarie del Bonus Sociale Idrico, la limitazione della fornitura idrica (volta, comunque, ad assicurare un flusso di acqua erogata tale da garantire il quantitativo essenziale di acqua pari a 50 litri/abitante/giorno) è applicata qualora risultino verificate le seguenti condizioni:
- il gestore ha provveduto a costituire in mora l’utente finale moroso nei tempi e con le modalità previste;
- il gestore vanti un credito nei confronti dell’utente finale anche successivamente all’escussione del deposito cauzionale;
- siano decorsi i termini senza che l’utente finale abbia estinto il debito dandone comunicazione al gestore o abbia inoltrato richiesta di rateizzazione.
In nessun caso il gestore può procedere alla sospensione e/o alla disattivazione della fornitura di un utente finale non disalimentabile.
Nel caso di mancato rispetto delle procedure di gestione della morosità, l’utente ha diritto ai relativi indennizzi.
