PERDITA IDRICA
Sono considerate perdite idriche occulte quelle che si verificano a valle del misuratore, negli impianti di responsabilità dell’Utente, siano essi interrati o incassati. Si tratta di perdite non affioranti e non rintracciabili con le operazioni di normale diligenza richiesta all’Utente per il controllo dei beni di proprietà e comunque non attribuibili a colpa o negligenza dell’Utente.
Tali dispersioni, poste a valle del contatore ASIS, devono essere individuate a cura e spese dell’Utente ed eliminate quanto prima con la riparazione del guasto, sia per contenere gli addebiti in fattura che per garantire la tutela della risorsa idrica.
L’Autorità di Regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ha introdotto con delibera 609/2021/R/idr le tutele minime in materia di perdite occulte, modificando la disciplina della misura del servizio idrico integrato (TIMSII) di cui alla delibera 218/2016/R/IDR.
ASIS SALERNITANA RETI E IMPIANTI S.p.A., alla luce della nuova disciplina introdotta, ha aggiornato la Carta del Servizio Idrico Integrato e sta procedendo all’aggiornamento del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, d’intesa con l’Ente Idrico Campano.
Sulla base dell’art. 31 della CARTA DEI SERVIZI in vigore, ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti idrici interni: L’utente ha il diritto e il dovere di controllare i consumi attraverso l’autolettura periodica del contatore, quindi, di norma, nessun abbuono è ammesso per eventuali dispersioni o perdite dagli impianti stessi dopo il contatore, da qualunque causa prodotte, né il gestore può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare da guasti negli impianti idrici privati, salvo la responsabilità del gestore stesso.
Tutele minime
Le tutele minime sono attivate nel caso di consumo pari almeno al doppio del consumo medio giornaliero di riferimento, cioè il consumo medio giornaliero nei due anni antecedenti la data in cui si è verificata la perdita, come definito dall’Autorità di Regolazione. [1]
LE TUTELE MINIME NON COPRONO:
- perdite derivate da difetti degli impianti ispezionabili (ad esempio autoclavi, wc, impianti frigoriferi, impianti di irrigazione, impianti di condizionamento o scarichi), dei rubinetti interni, compresa la rottura del contatore per gelo;
- perdite che si verificano nei pozzetti di ispezione e nel pozzetto che contiene il contatore, dal momento che per definizione si tratta di parti di impianto ispezionabili dall’utente;
- perdite derivanti da danneggiamenti in occasione di interventi di riparazione effettuati dall’utente, rotture provocate dall’utente o da terzi, oppure conseguenti a lavori edili e/o stradali e/o da scavi e/o da sbancamento del terreno nonché conseguente a ogni specie di danno indiretto.
Cosa fare in caso di perdite idriche e danni sull’impianto interno a valle del contatore
QUAL È LA PROCEDURA
In caso di perdita occulta, la richiesta di applicazione delle tutele minime deve essere presentata, a pena di decadenza dal diritto, entro il termine di scadenza del pagamento indicato nella fattura che contiene i consumi causati dalla perdita, compilando il MODULO DI DENUNCIA DI PERDITA IDRICA
La consegna del modulo corredato da fotocopia di un documento di riconoscimento può avvenire nelle seguenti forme:
- presso il nostro Sportello o presso uno dei Punti di Assistenza Clienti (BATTIPAGLIA, in Via Bosco II, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 ed il martedì ed il giovedì dalle 14.45 alle 16.45; AGROPOLI, in Via Madonna del Carmine, ex sede del Giudice di Pace, dal martedì al giovedì dalle ore 9.00 alle 13.00 ed il giovedì dalle 14.45 alle 16.45; ROCCADASPIDE presso la Casa Comunale, in Via Giuliani n. 14, il mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.00);tramite posta cartacea all’indirizzo Asis Salernitana Reti e Impianti Spa – Via Bosco II – 84091 Battipaglia (SA)
- mediante PEC all’indirizzo protocollo@pec.asisnet.it
- mediante Sportello on line. lo spazio riservato che Asis Salernitana Reti e Impianti mette a disposizione a ciascuno dei propri clienti. Sarà sufficiente compilare il form della RICHIESTA INFORMAZIONI presente all’interno della sezione Richieste, inserendo la documentazione occorrente nell’apposita sezione “Allegati”;
Il Gestore ha comunque la facoltà di effettuare un sopralluogo di verifica riservandosi di compiere un proprio accertamento:
- d’ufficio, sulla base della documentazione presentata dall’utente;
- con verifica diretta da parte del personale incaricato dal gestore.
Entro i successivi 90 giorni dalla scadenza del pagamento indicato nella fattura che contiene i consumi causati dalla perdita, l’istanza dovrà essere integrata, con la seguente documentazione:
- descrizione dettagliata e documentazione fotografica dell’intervento di riparazione;
- foto del contatore prima e dopo la riparazione;
- fattura delle spese sostenute per la riparazione della perdita occulta;
Decorso infruttuosamente il termine di 90 giorni dalla scadenza del pagamento indicato nella fattura che contiene i consumi causati dalla perdita, utile all’integrazione della documentazione necessaria all’istruttoria della prestazione in oggetto, il Gestore avrà facoltà di procedere all’annullamento con contestuale archiviazione della pratica.
Si precisa che per poter fruire delle tutele minime, il guasto deve essere stato riparato non appena venuti a conoscenza della perdita e comunque non oltre i termini di presentazione dell’istanza di riduzione e degli allegati richiesti.
IN QUALI CASI PUOI INOLTRARE LA RICHIESTA
- In presenza di un consumo pari al doppio del consumo medio giornaliero di riferimento antecedente la data in cui si è verificata la perdita, come definito dall’Autorità di Regolazione.
- Se non hai già beneficiato della tutela sulla stessa utenza negli ultimi 3 anni
QUALI SONO LE TUTELE APPLICATE
A seguito di dimostrazione della perdita nell’ambiente, il gestore applicherà con riferimento alla fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo le seguenti tutele di prezzo:
- esonero dall’applicazione delle tariffe di fognatura e depurazione al volume eccedente il consumo medio giornaliero di riferimento;
- in merito al servizio di acquedotto, applicazione di una tariffa non superiore alla metà della tariffa base, al volume eccedente il consumo medio giornaliero di riferimento, fatta salva una franchigia sui volumi fatturabili non superiore al 30%;
- applicazione delle modalità di rateizzazione previste dall’articolo 42 dell’Allegato A alla deliberazione 655/2015/R/IDR.
Le tutele possono essere applicate anche per le fatture successive a quella in cui è stato rilevato il consumo anomalo per un periodo massimo di tre mesi per consentire la riparazione del guasto che ha causato la perdita.
INFORMAZIONI UTILI PER L’UTENTE
Controllare regolarmente il contatore ti permette di verificare tempestivamente eventuali perdite. Chiudi tutti i rubinetti di casa e spegni impianti ed elettrodomestici che fanno uso di acqua: se il tuo contatore continua a girare (rotazione delle lancette o dei rulli del contatore) vuol dire che è in atto una dispersione. In questo caso è necessario ispezionare la rete idrica domestica o rivolgersi ad un idraulico di fiducia per controllare l’impianto.
[1] “Il consumo medio giornaliero di riferimento rappresenta il consumo medio giornaliero degli ultimi due anni antecedenti la perdita relativo al medesimo periodo indicato nella fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo, al fine di tener conto di eventuali discontinuità nei consumi, associabili per esempio ad utenze stagionali. Nel caso di nuove attivazioni, il consumo medio giornaliero è determinato sulla base della media della tipologia di utenza di riferimento. (art. 19.3, all. A, deliberazione ARERA 218/2016/R/IDR, come integrata e modificata dalla deliberazione 609/2021/R/IDR).